Art. 518-quinquiesdecies c.p. Casi di non punibilità

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le disposizioni dell’articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.

Testo in vigore dal 23 marzo 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.