Art. 518-septiesdecies c.p. Circostanze attenuanti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

2. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Testo in vigore dal 23 marzo 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.