Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Testo in vigore dal 25 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.