Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Testo in vigore dal 23 marzo 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.