Art. 497 c.p. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.