Art. 494 c.p. Sostituzione di persona

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 494 c.p. punisce la sostituzione di persona ed è la prima delle falsità personali, collocate tra i delitti contro la fede pubblica. A differenza dei falsi documentali, qui l’inganno non passa attraverso un documento ma attraverso la persona: chi agisce induce altri in errore sulla propria identità, sul proprio nome, sul proprio stato o su qualità giuridicamente rilevanti. Il bene tutelato è la fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nella corrispondenza tra la persona e i dati che la identificano; la norma protegge però anche, in via mediata, il singolo che subisce l’inganno o il danno.

Il testo è quello originario del 1930, ma la fattispecie ha trovato nuova vitalità con la diffusione di internet: profili falsi sui social network, account di posta elettronica aperti a nome altrui, utilizzo dell’identità digitale di terzi sono oggi la casistica più frequente.

Contenuto della disposizione

  • Condotte: sostituire illegittimamente la propria all’altrui persona; attribuire a sé o ad altri un falso nome o un falso stato (ad esempio lo stato civile o la cittadinanza); attribuire a sé o ad altri una qualità alla quale la legge riconnette effetti giuridici (ad esempio una qualifica professionale abilitante, una carica pubblica, un ruolo in un’impresa rilevante per una procedura).
  • Evento: l’induzione in errore di una o più persone. Il reato si consuma quando taluno è effettivamente ingannato.
  • Elemento soggettivo: dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, anche non patrimoniale, o di recare ad altri un danno.
  • Clausola di sussidiarietà: la norma si applica solo se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, come la falsità in atti o la falsa attestazione al pubblico ufficiale sull’identità (art. 495 c.p.).
  • Pena: reclusione fino a un anno. Il reato è procedibile d’ufficio, di competenza del tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio.

Profili applicativi

Nella prassi il delitto viene contestato soprattutto per le condotte online. Integra la sostituzione di persona la creazione o l’uso di un profilo social con la fotografia di un’altra persona, anche quando l’account è registrato con un nome di fantasia, se le immagini rendono il profilo riconducibile a quella persona; così pure l’inserimento del numero di telefono altrui in siti di incontri o la sottoscrizione di contratti, abbonamenti o acquisti online con i dati di un terzo. Il vantaggio perseguito può essere anche soltanto la soddisfazione di un desiderio di rivalsa o di intrattenere relazioni sotto falsa identità; il danno può essere morale, come la lesione dell’immagine della vittima.

Quanto alla falsa qualità, non basta millantare una qualifica qualsiasi: la qualità deve essere tale che la legge vi ricolleghi specifici effetti giuridici. Attribuirsi la veste di corriere, per carpire la fiducia della vittima, costituisce un semplice artificio della truffa; attribuire falsamente a un professionista il ruolo di direttore tecnico di un’impresa, necessario per ottenere un’attestazione di qualificazione negli appalti pubblici, integra invece il reato.

Nella redazione della querela o dell’esposto è utile documentare con schermate datate, indirizzi URL e dati identificativi degli account le condotte di furto d’identità, chiedendo l’acquisizione dei dati di registrazione presso i gestori.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 27 giugno 2024, n. 25516: integra la sostituzione di persona la creazione o l’uso di un profilo su social network con l’immagine di un’altra persona, inconsapevole, perché rappresenta un’identità digitale non corrispondente a chi ne fa uso; l’uso di un nominativo di fantasia è irrilevante quando le fotografie rendono gli account riconducibili alla vittima.
  • Cassazione penale, sez. V, 19 maggio 2026, n. 17975: la qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici comprende non solo la qualifica professionale, ma anche un ruolo non effettivamente rivestito in un’impresa o in un ente; è stato ritenuto il reato nella falsa indicazione di un architetto come direttore tecnico di una società, utile a ottenere l’attestazione per partecipare a gare pubbliche.
  • Cassazione penale, sez. II, 5 gennaio 2026, n. 229: pur essendo in astratto possibile il concorso formale con la truffa, attesa la diversità dei beni tutelati, non integra la sostituzione di persona l’attribuirsi una falsa qualifica alla quale la legge non ricollega specifici effetti giuridici, come quella di corriere, che resta un mero raggiro della frode; la condanna per sostituzione di persona è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Rapporti con altre norme

Per la clausola di sussidiarietà, l’art. 494 c.p. cede di fronte agli altri delitti contro la fede pubblica, in particolare alla falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali (art. 495 c.p.), alle false dichiarazioni sull’identità (art. 496 c.p.) e ai falsi documentali. Può concorrere con la truffa (art. 640 c.p.) e con la frode informatica commessa con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale (art. 640-ter, terzo comma, c.p.), quando la falsa identità ha un rilievo autonomo e non si esaurisce in un artificio. Si coordina con la diffamazione (art. 595 c.p.) quando il falso profilo è usato per screditare la vittima, con gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e con la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.).