Art. 495 c.p. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.(336)

2. La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

3. AGGIORNAMENTO (336)
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La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 5 giugno 2023 n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 07/06/2023 n. 23), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc.
pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni”.

Testo in vigore dal 8 giugno 2023

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 495 c.p. apre il capo dedicato alla falsità personale, nel titolo dei delitti contro la fede pubblica, e punisce chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona. L’interesse tutelato è la fede pubblica, intesa come affidamento che la collettività e la pubblica amministrazione ripongono nella veridicità delle informazioni sulle persone rese a chi esercita pubbliche funzioni, informazioni sulle quali si fondano atti e provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici.

Il testo attuale è stato riscritto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che ne ha riformulato il testo, inasprito la pena e introdotto le ipotesi aggravate del secondo comma. Sulla norma è poi intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2023, che ne ha dichiarato la parziale illegittimità per contrasto con il diritto di difesa, nella sua declinazione del diritto al silenzio, con effetto dall’8 giugno 2023.

Contenuto della disposizione

Il reato è comune. La condotta consiste nel dichiarare o attestare il falso a un pubblico ufficiale, in forma orale o scritta, su tre oggetti: l’identità (nome, cognome, data e luogo di nascita), lo stato (cittadinanza, stato civile, rapporti di famiglia) e le altre qualità personali, cioè gli attributi giuridicamente rilevanti della persona, come la professione, la residenza o i precedenti penali. Destinatario deve essere un pubblico ufficiale; le false dichiarazioni rese a un incaricato di pubblico servizio o in contesti diversi rientrano, se del caso, nell’art. 496 c.p.

Il reato è di mera condotta e a consumazione istantanea: si perfeziona nel momento in cui la falsa dichiarazione viene resa, a prescindere dal successivo accertamento della vera identità e da eventuali ritrattazioni. L’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la consapevolezza della falsità di quanto dichiarato; non è richiesto un particolare scopo.

La pena è la reclusione da uno a sei anni. Il secondo comma prevede una reclusione non inferiore a due anni per le dichiarazioni in atti dello stato civile e per le false dichiarazioni sulla propria identità, stato o qualità rese all’autorità giudiziaria dall’imputato o dall’indagato, o quando, per effetto della falsità, una decisione penale viene iscritta nel casellario sotto falso nome. Il reato è procedibile d’ufficio.

Per effetto della sentenza costituzionale n. 111 del 2023 non è punibile l’indagato o l’imputato che, richiesto di fornire le informazioni dell’art. 21 disp. att. c.p.p. (soprannome, beni posseduti, condizioni di vita, precedenti penali e simili) senza aver prima ricevuto l’avvertimento della facoltà di non rispondere previsto dall’art. 64, comma 3, c.p.p., abbia reso dichiarazioni false.

Profili applicativi

Il caso tipico è quello di chi, fermato dalle forze dell’ordine per un controllo o colto in flagranza di un reato, fornisce generalità false, spesso quelle di un parente o di un conoscente, per sottrarsi all’identificazione o nascondere precedenti. Su questo terreno la sentenza costituzionale del 2023 non offre copertura: il diritto al silenzio non si estende alle generalità in senso stretto, che ogni persona è tenuta a fornire, e la causa di non punibilità presuppone che il dichiarante rivesta già la qualità di indagato o imputato e che le domande riguardino le ulteriori informazioni personali. Ne deriva che l’assoluzione non può fondarsi sul solo richiamo alla pronuncia costituzionale quando la falsità cade sul nome o sulla data di nascita.

Diverso è il caso di chi, già indagato, interrogato dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria, dichiara il falso sui propri precedenti penali senza aver ricevuto l’avvertimento: qui la difesa deve verificare dagli atti se l’avviso sia stato formulato prima delle domande. Ricorrente è anche il concorso con altri reati: chi esibisce un documento falso risponde anche dell’art. 497-bis c.p.; chi sostituisce la propria persona all’altrui per procurarsi un vantaggio può rispondere di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), che però ha carattere sussidiario.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 5 giugno 2023, n. 111: è illegittimo l’art. 495, primo comma, c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità dell’indagato o dell’imputato che, richiesto delle informazioni dell’art. 21 disp. att. c.p.p. senza i previi avvertimenti dell’art. 64, comma 3, c.p.p., abbia reso false dichiarazioni; non è invece irragionevole punire tali falsità quando l’interessato, avvertito, rinunci consapevolmente al diritto al silenzio.
  • Cassazione penale, sez. V, 7 agosto 2024, n. 32138: la sentenza costituzionale non ha esteso il diritto al silenzio alle dichiarazioni sulle proprie generalità e riguarda le dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in un procedimento nel quale il dichiarante era già indagato o imputato.
  • Cassazione penale, sez. V, 9 marzo 2026, n. 9093: le false dichiarazioni sulle qualità personali sono reato a consumazione istantanea, che si perfeziona nel momento in cui sono rese al pubblico ufficiale, senza che rilevi l’eventuale successiva ritrattazione; il principio, affermato con riguardo all’art. 496 c.p., è stato esteso dalla Corte all’art. 495 c.p. come fattispecie omogenea sotto questo profilo.
  • Cassazione penale, sez. V, 18 maggio 2026, n. 17828: accogliendo il ricorso del pubblico ministero, la Corte ha annullato con rinvio l’assoluzione dell’imputata che aveva fornito false generalità ai carabinieri intervenuti per un furto, poiché le generalità anagrafiche non rientrano nel diritto al silenzio e la dichiarante non aveva ancora la qualità di indagata.

Rapporti con altre norme

L’art. 496 c.p. punisce le false dichiarazioni sull’identità o sulle qualità personali rese, fuori dei casi dell’art. 495 c.p., a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio; l’art. 495-ter c.p. sanziona la fraudolenta alterazione per impedire l’identificazione; l’art. 497-bis c.p. il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi; l’art. 494 c.p. la sostituzione di persona. Sul piano processuale rilevano l’art. 21 disp. att. c.p.p., che individua le informazioni richieste all’indagato, e l’art. 64, comma 3, c.p.p. sugli avvertimenti; l’art. 66 c.p.p. disciplina la verifica dell’identità dell’imputato. Le false dichiarazioni sostitutive di certificazione rese alla pubblica amministrazione sono punite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che rinvia al codice penale. Il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità integra invece la contravvenzione dell’art. 651 c.p.