Art. 496 c.p. False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Testo in vigore dal 26 luglio 2008

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.