Società leonina. Società in cui un socio si attribuisce la parte del leone ovvero divide con gli altri soci le perdite, ma non gli utili.
Nell'ordinamento giuridico romano, come in quello italiano, è vietata la società leonina. L’art. 2265 cod. civ.stabilisce la nullità appunto che non è consentito escludere uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.