Art. 495-ter c.p. Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.

Testo in vigore dal 26 luglio 2008

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.