Art. 497-ter c.p. Possesso di segni distintivi contraffatti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le pene di cui all’articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

Testo in vigore dal 28 febbraio 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.