Art. 493-bis c.p. Casi di perseguibilità a querela
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.