Art. 489 c.p. Uso di atto falso

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7.(94) (97a)(129)

Testo in vigore dal 6 febbraio 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (94)

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l’art. 1, ultimo comma) che “È concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall’articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria”.

Aggiornamento (97a)

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l’art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 3) che “È altresì concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria”.

Aggiornamento (129)

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l’art. 1, comma 5) che “È concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall’art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 489 c.p. punisce l’uso di atto falso, cioè la condotta di chi, senza aver partecipato alla falsificazione, si serve di un documento falso. Collocata tra i delitti contro la fede pubblica, la norma completa la tutela offerta dalle fattispecie di falso documentale (artt. 476-488 c.p.): l’affidamento della collettività nella genuinità dei documenti è leso non solo da chi li contraffà, ma anche da chi li immette nel traffico giuridico, facendone uso per gli scopi cui sono destinati.

Il testo vigente dal 6 febbraio 2016 risulta dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha abrogato il secondo comma relativo alle scritture private, in coerenza con l’abrogazione della falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e la sua trasformazione in illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile. Oggi l’uso di una scrittura privata falsa è penalmente rilevante solo per i documenti che l’art. 491 c.p. equipara agli atti pubblici, come il testamento olografo, la cambiale e gli altri titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore.

Contenuto della disposizione

  • Clausola di riserva: “senza essere concorso nella falsità”. L’autore o il concorrente del falso risponde soltanto del reato di falsificazione, anche quando abbia poi utilizzato il documento: l’uso costituisce una progressione criminosa già assorbita nel falso, e la clausola evita una doppia punizione per lo stesso fatto.
  • Condotta: fare uso dell’atto falso, cioè avvalersene secondo la sua destinazione giuridica, presentandolo o esibendolo a terzi o a un’autorità per farne valere il contenuto. Il semplice possesso non basta.
  • Oggetto: qualsiasi atto falso tra quelli previsti dagli articoli precedenti (atti pubblici, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche, attestati), sia materialmente sia ideologicamente falso.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella consapevolezza della falsità del documento e nella volontà di farne uso.
  • Pena: quella stabilita per il corrispondente reato di falso, ridotta di un terzo. Procedibilità d’ufficio, salvo che l’uso riguardi una cambiale o un titolo di credito, nel qual caso si procede a querela (artt. 491 e 493-bis c.p.).

Profili applicativi

Il caso più frequente è l’esibizione di documenti falsi durante un controllo di polizia: patente, carta d’identità o permesso di soggiorno contraffatti mostrati agli agenti. Quando non è provato che l’imputato abbia partecipato alla falsificazione si applica l’art. 489 c.p.; se invece vi sono elementi univoci che riconducono a lui la contraffazione, ad esempio perché il documento reca la sua fotografia da lui fornita, si contesta solo il falso (art. 482 c.p.). Proprio per il rapporto di progressione criminosa, non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se all’imputato accusato della falsificazione viene poi riconosciuto il solo uso, purché l’uso fosse descritto nell’imputazione.

L’uso di atto falso concorre con il possesso di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.) e con la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), che descrivono condotte e beni diversi. È invece assorbito dalle fattispecie in cui la presentazione di documenti falsi è elemento costitutivo del fatto, come l’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).

Per la difesa sono cruciali la prova della consapevolezza della falsità, che non può presumersi dal solo possesso, e l’accertamento dell’effettivo utilizzo del documento secondo la sua funzione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 19 aprile 2007, n. 16568: il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), residuale rispetto alla truffa aggravata, assorbe il falso ideologico dell’art. 483 c.p. e l’uso di atto falso dell’art. 489 c.p., poiché la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi è elemento essenziale del fatto tipico.
  • Cassazione penale, sez. II, 6 novembre 2024, n. 40788: tra il possesso di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.) e l’uso di atto falso non vi è rapporto di specialità, trattandosi di condotte diverse a tutela di beni diversi; i reati concorrono. Ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. V, 31 marzo 2025, n. 12364: l’uso di atto falso e la contraffazione sono in rapporto di progressione criminosa; quando vi sono elementi univoci circa la riferibilità della contraffazione all’imputato, si contesta la sola contraffazione anche se il documento è stato poi usato, e la clausola di riserva evita il doppio addebito. Ricorso rigettato.
  • Cassazione penale, sez. V, 5 febbraio 2026, n. 4774: non vi è difetto di correlazione tra accusa e sentenza se l’imputato, accusato di falsificazione materiale, è condannato per uso di atto falso, purché l’imputazione descriva l’esibizione del documento agli agenti in sede di controllo stradale. Ricorso rigettato.

Rapporti con altre norme

L’art. 489 c.p. presuppone le fattispecie di falso degli artt. 476-488 c.p. e opera in loro assenza per chi non ha concorso nella falsificazione. L’art. 491 c.p. estende la tutela al testamento olografo e ai titoli di credito; l’art. 493-bis c.p. rende procedibili a querela i fatti relativi a cambiali e titoli di credito, mentre per il testamento olografo si procede d’ufficio. Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 prevede per l’uso di scrittura privata falsa non più punibile un illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile. Con riguardo ai documenti di identità rilevano l’art. 497-bis c.p. e la sostituzione di persona (art. 494 c.p.); la falsa attestazione sull’identità a un pubblico ufficiale è punita dall’art. 495 c.p. L’uso di atto falso può inoltre essere strumento della truffa (art. 640 c.p.), con la quale concorre, o essere assorbito nell’art. 316-ter c.p.