Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.(91)

Testo in vigore dal 19 dicembre 1981

Note di aggiornamento

Aggiornamento (91)

Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d che “È concessa amnistia:
[...]
d) per il reato previsto dall’art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsità in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 476 c.p. apre la disciplina delle falsità in atti (capo III del titolo VII del libro secondo) e punisce la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. La falsità materiale attiene alla genuinità del documento: si ha quando l’atto non proviene dall’autore apparente, o quando, pur provenendo da lui, è stato alterato dopo la sua definitiva formazione. Si distingue così dalla falsità ideologica (art. 479 c.p.), nella quale il documento è genuino ma il suo contenuto è falso.

Il bene giuridico è la fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nell’autenticità degli atti che documentano l’attività della pubblica amministrazione. La norma funge da disposizione di riferimento per l’intero capo: l’art. 479 c.p. ne richiama le pene e l’art. 482 c.p. le estende, ridotte di un terzo, al privato e al pubblico ufficiale che agisce fuori dalle funzioni.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) che agisce nell’esercizio delle sue funzioni. Il medesimo fatto commesso da un privato, o da un pubblico ufficiale fuori dalle funzioni, è punito dall’art. 482 c.p. con pena ridotta.
  • Condotte: la contraffazione, cioè la formazione in tutto o in parte di un atto falso, attribuito a chi non ne è l’autore o fatto apparire come esistente pur non essendo mai stato formato; l’alterazione, cioè la modifica di un atto vero, mediante cancellature, aggiunte o sostituzioni, successiva alla sua definitiva formazione.
  • Oggetto: l’atto pubblico in senso penalistico, nozione più ampia di quella dell’art. 2699 c.c., che comprende ogni documento redatto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, compresi gli atti interni.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, cioè consapevolezza e volontà di immutare il vero, senza necessità di uno scopo di danno.
  • Pena: reclusione da uno a sei anni; da tre a dieci anni se la falsità riguarda un atto, o una parte di esso, che fa fede fino a querela di falso (atti a fede privilegiata, come i verbali che attestano fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale).

Il reato è procedibile d’ufficio e si consuma nel momento in cui l’atto falso viene formato o alterato, indipendentemente dal suo uso.

Profili applicativi

La questione oggi più frequente riguarda le copie. La formazione di una fotocopia di un atto in realtà inesistente, utilizzata come semplice copia, non integra la falsità materiale, perché la copia non attestata come conforme non ha di per sé valore documentale; il reato sussiste invece quando la copia assume l’apparenza di un originale o è idonea a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme. La prassi offre esempi numerosi: falsi provvedimenti giudiziari inviati via posta elettronica, certificati con timbri e firme apposti in originale, autorizzazioni contraffatte con la tecnica del collage.

Un secondo profilo riguarda la contestazione dell’ipotesi aggravata del secondo comma. La natura fidefacente dell’atto è frutto di una valutazione giuridica e deve risultare dal capo di imputazione, direttamente, con formule equivalenti o con l’indicazione della norma; in mancanza, il giudice non può applicare la pena più grave. È un profilo da verificare con attenzione in sede difensiva, anche ai fini della prescrizione.

Va infine considerato il falso grossolano, non punibile per inidoneità a ingannare la generalità dei consociati: la grossolanità va apprezzata in relazione all’atto in sé, non alla particolare avvedutezza del destinatario, e va esclusa quando la non genuinità emerge solo all’esito di specifici accertamenti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 28 marzo 2019, n. 35814: la formazione della copia di un atto inesistente, utilizzata come tale, non integra la falsità materiale in atti pubblici o in certificati amministrativi, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 18 aprile 2019, n. 24906: l’ipotesi aggravata del secondo comma non può essere ritenuta in sentenza se nel capo d’imputazione non è esposta la natura fidefacente dell’atto, direttamente, con formule equivalenti o con l’indicazione della norma; non basta la mera indicazione dell’atto, perché la sua qualificazione come fidefacente è il risultato di una valutazione.
  • Cassazione penale, sez. V, 23 marzo 2026, n. 10991: integrano la falsità materiale per contraffazione totale messaggi di posta elettronica certificata apparentemente provenienti da un ufficio giudiziario, recanti elementi idonei a farli apparire copie di originali; la falsità materiale può riguardare qualsiasi atto, anche non provvedimentale. Il reato è stato dichiarato prescritto, con conferma delle statuizioni civili.
  • Cassazione penale, sez. V, 29 maggio 2026, n. 19993: il principio delle Sezioni Unite sulle copie non si applica quando l’imputato ha predisposto veri e propri atti in originale, con timbro e sottoscrizione apposti direttamente e non ottenuti mediante ritagli fotocopiati.
  • Cassazione penale, sez. VII, ord. 27 agosto 2026, n. 32032: è stato dichiarato inammissibile il ricorso che invocava il falso grossolano per un certificato alterato in modo da apparire originale, la cui non genuinità era emersa solo dopo specifici accertamenti.

Rapporti con altre norme

L’art. 476 c.p. è la norma base delle falsità materiali in atti pubblici: l’art. 477 c.p. disciplina la falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, l’art. 478 c.p. quella in copie autentiche e attestati, l’art. 482 c.p. la falsità materiale commessa dal privato, l’art. 489 c.p. l’uso di atto falso da parte di chi non ha concorso nella falsificazione, l’art. 490 c.p. la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. L’art. 491-bis c.p. estende la disciplina ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria, l’art. 493 c.p. agli impiegati incaricati di pubblico servizio. Rispetto alla falsità ideologica (art. 479 c.p.) il criterio distintivo è l’oggetto dell’immutazione: la genuinità del documento nel primo caso, la veridicità del suo contenuto nel secondo. Il falso può concorrere con la truffa (art. 640 c.p.) o con la corruzione quando è strumento per conseguire un profitto o un vantaggio indebito.