Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 477 c.p. si colloca nel capo III del titolo VII del libro secondo, dedicato alla falsità in atti tra i delitti contro la fede pubblica, cioè contro l’affidamento che la collettività ripone nella genuinità e veridicità dei documenti. Punisce il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità. Si tratta di una figura di falsità materiale, che riguarda l’autenticità del documento (chi lo ha formato e in quale forma), e non la verità del suo contenuto, oggetto invece della falsità ideologica.
La norma prevede una pena più lieve rispetto alla falsità materiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), in ragione della minore efficacia probatoria dei documenti considerati. Il testo è quello originario, in vigore dal 1° luglio 1931. Il suo ambito applicativo più ampio deriva tuttavia dall’art. 482 c.p., che estende la fattispecie, con pena ridotta di un terzo, al privato e al pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle funzioni: la maggior parte dei processi riguarda proprio la contraffazione di documenti da parte di privati, contestata ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La questione ricorrente è la qualificazione del documento, dalla quale dipende la norma applicabile: atto pubblico (art. 476 c.p.), certificato o autorizzazione (art. 477 c.p.), copia autentica o attestato del contenuto di atti (art. 478 c.p.). Se la falsità riguarda il contenuto attestato, e non la provenienza o l’integrità del documento, si ricade nelle falsità ideologiche (artt. 479 e 480 c.p.). Nella prassi la casistica più frequente riguarda patenti e documenti di circolazione esteri esibiti in occasione di controlli stradali o aeroportuali.
Il secondo tema è il falso grossolano, che esclude la punibilità per inidoneità dell’azione (art. 49, secondo comma, c.p.) solo quando la falsificazione sia così macroscopica da essere riconoscibile ictu oculi da chiunque. Non è grossolano il falso scoperto grazie a verifiche tecniche o all’esperienza di personale specializzato. Va distinto il falso innocuo, che ricorre quando l’alterazione non incide sul significato e sulla funzione probatoria del documento. Il possesso di documenti falsi validi per l’espatrio integra la figura autonoma dell’art. 497-bis c.p., mentre l’uso di un certificato falso da parte di chi non ha concorso alla falsificazione è punito dall’art. 489 c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 476 c.p. punisce la falsità materiale in atti pubblici e l’art. 478 c.p. quella in copie autentiche e attestati; l’art. 480 c.p. la falsità ideologica del pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; l’art. 482 c.p. estende le pene, ridotte, al privato e al pubblico ufficiale fuori delle funzioni; l’art. 489 c.p. punisce l’uso di atto falso; l’art. 493 c.p. estende la disciplina agli impiegati incaricati di un pubblico servizio. L’art. 497-bis c.p. riguarda il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio; l’art. 491-bis c.p. estende le norme sulle falsità ai documenti informatici pubblici. L’esclusione della punibilità per il falso grossolano discende dall’art. 49, secondo comma, c.p. In materia di circolazione stradale, la guida con patente falsa può concorrere con l’illecito di guida senza patente (art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).