Art. 491 c.p. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (107)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d che è concessa amnistia per il reato previsto dal presente articolo in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 491 c.p. riguarda la falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, ed è collocato tra i delitti contro la fede pubblica, nel capo della falsità in atti. La fede pubblica è la fiducia che la collettività ripone nella genuinità e veridicità di documenti destinati a circolare o a produrre effetti giuridici rilevanti. Testamento olografo e titoli di credito, pur essendo scritture private, ricevono una tutela rafforzata per la loro particolare importanza: il primo regola la successione di un patrimonio, i secondi circolano tra un numero indeterminato di persone.
La norma è stata riscritta dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha abrogato il falso in scrittura privata (art. 485 c.p.) e l’uso di scrittura privata falsa, trasformandoli in illeciti civili sanzionati con sanzione pecuniaria civile. L’art. 491 c.p., nel testo vigente dal 6 febbraio 2016, è così divenuto l’unica fattispecie penale residua in materia di falso in scrittura privata, limitata ai documenti che menziona.
Contenuto della disposizione
Il delitto è procedibile d’ufficio. Si consuma con la formazione o l’alterazione del documento, anche se l’uso avvenga più tardi.
Profili applicativi
La casistica più rilevante riguarda il testamento olografo falso, spesso emerso in parallelo a una causa civile di impugnazione del testamento. La prova si fonda di regola su consulenze grafologiche comparative, da condurre possibilmente sull’originale e non su copie, insieme agli elementi di contesto (rapporti tra il testatore e il beneficiario, circostanze del rinvenimento, condizioni del testatore). La prescrizione decorre dalla formazione del documento, e non dalla pubblicazione o dall’uso; se la data di formazione è incerta, si assume quella più favorevole all’imputato.
Per i titoli di credito, il discrimine è la trasferibilità: la falsificazione di una cambiale o di un assegno girabile resta reato, mentre la manomissione di un assegno non trasferibile, dopo il 2016, non è più prevista dalla legge come reato, salvo che il fatto integri altri delitti, come la truffa o la ricettazione. Il difensore deve inoltre verificare il dolo specifico: in sua mancanza, anche il falso su testamento o cambiale resta confinato all’illecito civile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 491 c.p. rinvia, quanto alle condotte, agli articoli precedenti del capo (in particolare artt. 476, 482 e 489 c.p.), e si coordina con l’art. 491-bis c.p. sui documenti informatici. Per le scritture private diverse da quelle indicate opera il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che prevede illeciti civili con sanzioni pecuniarie e risarcimento. Il falso concorre di frequente con la truffa (art. 640 c.p.), con la ricettazione (art. 648 c.p.) e, in materia successoria, con la soppressione o occultamento di testamento (art. 490 c.p.). Sul piano civile, il testamento olografo è regolato dall’art. 602 c.c.; chi ne contesta l’autenticità deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda, e la falsità accertata comporta anche l’indegnità a succedere di chi ha formato o usato scientemente il testamento falso (art. 463, n. 6, c.c.). Le norme sui titoli di credito si trovano nella legge cambiaria (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669) e nella legge sugli assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736).