Art. 491 c.p. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.

Testo in vigore dal 6 febbraio 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (107)

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d che è concessa amnistia per il reato previsto dal presente articolo in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 491 c.p. riguarda la falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, ed è collocato tra i delitti contro la fede pubblica, nel capo della falsità in atti. La fede pubblica è la fiducia che la collettività ripone nella genuinità e veridicità di documenti destinati a circolare o a produrre effetti giuridici rilevanti. Testamento olografo e titoli di credito, pur essendo scritture private, ricevono una tutela rafforzata per la loro particolare importanza: il primo regola la successione di un patrimonio, i secondi circolano tra un numero indeterminato di persone.

La norma è stata riscritta dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha abrogato il falso in scrittura privata (art. 485 c.p.) e l’uso di scrittura privata falsa, trasformandoli in illeciti civili sanzionati con sanzione pecuniaria civile. L’art. 491 c.p., nel testo vigente dal 6 febbraio 2016, è così divenuto l’unica fattispecie penale residua in materia di falso in scrittura privata, limitata ai documenti che menziona.

Contenuto della disposizione

  • Oggetto: il testamento olografo (scritto, datato e sottoscritto di mano del testatore, art. 602 c.c.), la cambiale e gli altri titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore. Non vi rientrano i titoli non trasferibili, come l’assegno munito della relativa clausola.
  • Condotte: le falsità previste dagli articoli precedenti, cioè la contraffazione (formazione di un documento falso) e l’alterazione (modifica di un documento genuino), materiali; non la falsità ideologica, che per le scritture private non ha rilievo penale.
  • Dolo specifico: il fatto deve essere commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
  • Pena (primo comma): quella della prima parte dell’art. 476 c.p. (reclusione da uno a sei anni) se l’autore è un pubblico ufficiale, quella dell’art. 482 c.p. (pena dell’art. 476 ridotta di un terzo) se l’autore è un privato.
  • Uso (secondo comma): chi fa uso dell’atto contraffatto o alterato senza aver concorso nella falsità soggiace alla pena prevista dall’art. 489 c.p. per l’uso di atto pubblico falso.

Il delitto è procedibile d’ufficio. Si consuma con la formazione o l’alterazione del documento, anche se l’uso avvenga più tardi.

Profili applicativi

La casistica più rilevante riguarda il testamento olografo falso, spesso emerso in parallelo a una causa civile di impugnazione del testamento. La prova si fonda di regola su consulenze grafologiche comparative, da condurre possibilmente sull’originale e non su copie, insieme agli elementi di contesto (rapporti tra il testatore e il beneficiario, circostanze del rinvenimento, condizioni del testatore). La prescrizione decorre dalla formazione del documento, e non dalla pubblicazione o dall’uso; se la data di formazione è incerta, si assume quella più favorevole all’imputato.

Per i titoli di credito, il discrimine è la trasferibilità: la falsificazione di una cambiale o di un assegno girabile resta reato, mentre la manomissione di un assegno non trasferibile, dopo il 2016, non è più prevista dalla legge come reato, salvo che il fatto integri altri delitti, come la truffa o la ricettazione. Il difensore deve inoltre verificare il dolo specifico: in sua mancanza, anche il falso su testamento o cambiale resta confinato all’illecito civile.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 18 marzo 2022, n. 9388: dopo il d.lgs. n. 7 del 2016 la rilevanza penale della falsificazione o dell’uso di scritture private è limitata ai documenti indicati dall’art. 491 c.p. e richiede il dolo specifico di vantaggio o di danno; l’abrogazione dell’art. 485 c.p. opera per tutte le altre scritture e per questi documenti quando manchi tale finalità. Nel caso, falsificazione di cambiali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. II, 13 aprile 2022, n. 14303: la manomissione di un assegno con clausola di non trasferibilità non rientra più tra i fatti punibili, sicché la condanna per falso è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, restando ferme la truffa e la ricettazione.
  • Cassazione penale, sez. V, 16 aprile 2025, n. 15141: per la formazione di un falso testamento olografo la prescrizione decorre dal momento della redazione dell’atto e non dal suo uso; in caso di incertezza assoluta sulla data si assume, per il favor rei, quella più remota. La sentenza è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per prescrizione e con rinvio al giudice civile.
  • Cassazione penale, sez. V, 2 aprile 2026, n. 12360: è stata ritenuta logica la conferma della responsabilità per un testamento olografo falso fondata su tre consulenze grafiche concordi (dell’accusa, della parte civile e quella disposta dal giudice civile), a fronte della consulenza difensiva eseguita solo su copia; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 491 c.p. rinvia, quanto alle condotte, agli articoli precedenti del capo (in particolare artt. 476, 482 e 489 c.p.), e si coordina con l’art. 491-bis c.p. sui documenti informatici. Per le scritture private diverse da quelle indicate opera il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che prevede illeciti civili con sanzioni pecuniarie e risarcimento. Il falso concorre di frequente con la truffa (art. 640 c.p.), con la ricettazione (art. 648 c.p.) e, in materia successoria, con la soppressione o occultamento di testamento (art. 490 c.p.). Sul piano civile, il testamento olografo è regolato dall’art. 602 c.c.; chi ne contesta l’autenticità deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda, e la falsità accertata comporta anche l’indegnità a succedere di chi ha formato o usato scientemente il testamento falso (art. 463, n. 6, c.c.). Le norme sui titoli di credito si trovano nella legge cambiaria (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669) e nella legge sugli assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736).