Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.(86)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l’art. 15-quater, comma 1) che “Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 479 c.p. appartiene al capo III del titolo VII del libro secondo, dedicato alle falsità in atti, e punisce la falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici. A differenza della falsità materiale (art. 476 c.p.), che colpisce la genuinità del documento, cioè la sua provenienza effettiva dall’autore apparente e l’assenza di alterazioni, la falsità ideologica riguarda la veridicità del contenuto: l’atto è autentico, ma attesta cose non vere. Il bene giuridico è la fede pubblica, cioè l’affidamento della collettività nella corrispondenza al vero di ciò che il pubblico ufficiale certifica nell’esercizio delle sue funzioni.
La norma non stabilisce una pena propria, ma rinvia alle pene dell’art. 476 c.p.: reclusione da uno a sei anni e, se l’atto fa fede fino a querela di falso, da tre a dieci anni. Il testo non ha subito modifiche sostanziali dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il reato è proprio: può essere commesso solo dal pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) che riceve o forma l’atto nell’esercizio delle sue funzioni. La norma descrive quattro condotte:
L’atto pubblico rilevante ai fini penali è nozione più ampia di quella civilistica dell’art. 2699 c.c.: vi rientrano tutti i documenti redatti dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, per uno scopo inerente alle funzioni stesse, compresi gli atti interni e preparatori di una sequenza procedimentale. La falsità può investire anche le attestazioni implicite e i presupposti di fatto di un atto a contenuto dispositivo, purché si tratti di fatti conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale o che l’atto è destinato a provare.
L’elemento soggettivo è il dolo generico, cioè la consapevolezza di attestare il falso, senza che occorra un fine di danno o di vantaggio. Il reato è procedibile d’ufficio e si consuma con la formazione dell’atto falso.
Profili applicativi
Il primo profilo pratico è il falso per induzione. Quando il pubblico ufficiale attesta in buona fede un fatto falso perché tratto in inganno da un privato, egli non risponde per difetto di dolo, mentre del falso ideologico risponde il privato che lo ha indotto in errore, ai sensi dell’art. 48 c.p. È la situazione tipica delle false dichiarazioni sostitutive presentate alla pubblica amministrazione per ottenere un provvedimento.
Il secondo profilo riguarda il falso valutativo: anche giudizi, stime e valutazioni possono essere ideologicamente falsi, ma solo quando la valutazione deve rispettare criteri normativamente determinati o tecnicamente certi e l’agente se ne discosta consapevolmente, senza giustificazione. Le valutazioni espressione di pura discrezionalità, prive di parametri vincolanti, non possono essere qualificate vere o false. La questione emerge spesso per relazioni tecniche, verbali di collaudo, certificazioni sanitarie e attestazioni di conformità.
Va infine verificato che il documento sia davvero un atto pubblico: secondo le Sezioni Unite, ad esempio, i cartellini marcatempo e i fogli di presenza dei dipendenti pubblici non lo sono, perché attestano solo circostanze materiali del rapporto di lavoro; la loro falsificazione può integrare altri reati, come la truffa. È infine esclusa la punibilità del cosiddetto falso innocuo, cioè dell’inesattezza del tutto irrilevante rispetto alla funzione probatoria dell’atto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 479 c.p. si distingue dalla falsità materiale (art. 476 c.p.), dalla falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), punita meno severamente, e dalla falsità ideologica in certificati commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.). Quando il falso è indotto da un privato, il fatto si inquadra negli artt. 48 e 479 c.p. e può concorrere con la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Le copie e gli atti equiparati sono regolati dagli artt. 478 e 491-bis c.p. (documenti informatici); l’art. 493 c.p. estende le pene agli impiegati incaricati di pubblico servizio. Il falso concorre spesso con la corruzione o con la truffa ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma, c.p.) quando è lo strumento per conseguire un ingiusto profitto. Nel processo, la querela di falso civile (artt. 221 e seguenti c.p.c.) e la dichiarazione di falsità in sede penale (art. 537 c.p.p.) incidono sull’efficacia probatoria dell’atto.