Art. 422 c.p. Strage
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte.(5)
2. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.(7)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Aggiornamento (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 422 c.p. punisce la strage e apre il capo dedicato ai delitti di comune pericolo mediante violenza, nel titolo VI sui delitti contro l’incolumità pubblica. Il bene tutelato non è la vita di singole persone, ma la pubblica incolumità, cioè la sicurezza fisica di una collettività indeterminata. Ciò che caratterizza la strage rispetto all’omicidio è la combinazione tra il fine di uccidere e l’uso di mezzi o modalità che mettono in pericolo un numero indeterminato di persone, come l’esplosione di un ordigno in un luogo frequentato o gli spari in una strada affollata.
Si tratta di un delitto di pericolo a dolo specifico: il reato è perfetto quando sono compiuti atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità con il fine di uccidere, anche se nessuno muore. La morte di una o più persone incide solo sulla pena. Il testo risale al 1930; la pena di morte originariamente prevista per la morte di più persone è stata sostituita dall’ergastolo dal d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, mentre l’aumento di pena disposto dal d.lgs.lgt. 10 maggio 1945, n. 234 aveva efficacia temporanea, limitata al periodo successivo alla guerra.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio ed è di competenza della Corte d’assise. È imprescrittibile nelle ipotesi punite con l’ergastolo (art. 157, ottavo comma, c.p.).
Profili applicativi
La questione centrale è la distinzione dall’omicidio plurimo, tentato o consumato. Ricorre la strage quando l’agente, per le modalità prescelte, mette coscientemente in pericolo una collettività indistinta, con vittime in qualche misura casuali; ricorre invece l’omicidio plurimo quando l’aggressione è diretta contro persone o gruppi determinati, anche accettando il rischio di colpire altri presenti. Gli indici sono il mezzo usato (esplosivi, gas, armi da fuoco a rosa ampia), il luogo (spazi chiusi e affollati, strade cittadine), il numero di persone esposte e la controllabilità degli effetti dell’azione.
Oltre ai casi classici di ordigni esplosivi, la giurisprudenza ha ravvisato la strage negli spari in spazi ristretti e affollati e nella minaccia di innescare un accendino in un ambiente saturo di gas, mentre l’ha esclusa in aggressioni mirate contro membri di un gruppo rivale. Il giudizio sulla ricorrenza del pericolo e del dolo specifico è di merito, ma deve essere motivato con riferimento a tutte le circostanze di contesto.
Poiché la strage è un unico reato anche quando provoca più morti, sul piano sanzionatorio si discute il rapporto con l’omicidio plurimo, punito con l’ergastolo e l’isolamento diurno secondo l’art. 72 c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La strage cede alla strage politica (art. 285 c.p.) quando il fatto è commesso per attentare alla sicurezza dello Stato. Si distingue dall’omicidio (art. 575 c.p.), anche plurimo, per il pericolo per la pubblica incolumità; se manca il fine di uccidere, i fatti di comune pericolo possono integrare l’incendio (art. 423 c.p.), il crollo di costruzioni o il disastro (art. 434 c.p.) o i delitti in materia di esplosivi. La finalità di terrorismo può comportare l’applicazione dell’art. 280 c.p. o dell’aggravante dell’art. 270-bis.1 c.p. Sul piano processuale, la competenza è della Corte d’assise ai sensi dell’art. 5 c.p.p. e l’arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell’art. 380 c.p.p.