Art. 422 c.p. Strage

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte.(5)

2. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.(7)

Testo in vigore dal 25 maggio 1945

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Aggiornamento (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 422 c.p. punisce la strage e apre il capo dedicato ai delitti di comune pericolo mediante violenza, nel titolo VI sui delitti contro l’incolumità pubblica. Il bene tutelato non è la vita di singole persone, ma la pubblica incolumità, cioè la sicurezza fisica di una collettività indeterminata. Ciò che caratterizza la strage rispetto all’omicidio è la combinazione tra il fine di uccidere e l’uso di mezzi o modalità che mettono in pericolo un numero indeterminato di persone, come l’esplosione di un ordigno in un luogo frequentato o gli spari in una strada affollata.

Si tratta di un delitto di pericolo a dolo specifico: il reato è perfetto quando sono compiuti atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità con il fine di uccidere, anche se nessuno muore. La morte di una o più persone incide solo sulla pena. Il testo risale al 1930; la pena di morte originariamente prevista per la morte di più persone è stata sostituita dall’ergastolo dal d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, mentre l’aumento di pena disposto dal d.lgs.lgt. 10 maggio 1945, n. 234 aveva efficacia temporanea, limitata al periodo successivo alla guerra.

Contenuto della disposizione

  • Clausola di sussidiarietà: la norma si applica fuori dei casi dell’art. 285 c.p., che punisce la devastazione, il saccheggio o la strage commessi allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato.
  • Condotta: compiere atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. Occorre un pericolo concreto per la vita o l’integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone, da valutare in base al mezzo usato e alle circostanze di tempo, luogo e modo.
  • Elemento soggettivo: dolo specifico, consistente nel fine di uccidere, unito alla consapevolezza di esporre a pericolo la vita di un numero indeterminato di persone. Non è necessario voler uccidere una generalità indistinta: basta che, per colpire anche una sola persona, l’agente scelga modalità che mettono a repentaglio la vita di molti.
  • Pena: ergastolo se dal fatto deriva la morte di più persone (in origine pena di morte) o di una sola persona; reclusione non inferiore a quindici anni in ogni altro caso.

Il reato è procedibile d’ufficio ed è di competenza della Corte d’assise. È imprescrittibile nelle ipotesi punite con l’ergastolo (art. 157, ottavo comma, c.p.).

Profili applicativi

La questione centrale è la distinzione dall’omicidio plurimo, tentato o consumato. Ricorre la strage quando l’agente, per le modalità prescelte, mette coscientemente in pericolo una collettività indistinta, con vittime in qualche misura casuali; ricorre invece l’omicidio plurimo quando l’aggressione è diretta contro persone o gruppi determinati, anche accettando il rischio di colpire altri presenti. Gli indici sono il mezzo usato (esplosivi, gas, armi da fuoco a rosa ampia), il luogo (spazi chiusi e affollati, strade cittadine), il numero di persone esposte e la controllabilità degli effetti dell’azione.

Oltre ai casi classici di ordigni esplosivi, la giurisprudenza ha ravvisato la strage negli spari in spazi ristretti e affollati e nella minaccia di innescare un accendino in un ambiente saturo di gas, mentre l’ha esclusa in aggressioni mirate contro membri di un gruppo rivale. Il giudizio sulla ricorrenza del pericolo e del dolo specifico è di merito, ma deve essere motivato con riferimento a tutte le circostanze di contesto.

Poiché la strage è un unico reato anche quando provoca più morti, sul piano sanzionatorio si discute il rapporto con l’omicidio plurimo, punito con l’ergastolo e l’isolamento diurno secondo l’art. 72 c.p.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. I, 13 maggio 2015, n. 43681: il dolo della strage consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a creare pericolo per la vita della collettività, al fine di uccidere, e si desume dal mezzo usato e da tutte le modalità dell’azione; confermata la condanna per l’esplosione di cinque colpi di fucile a pompa caricato a pallettoni in uno spazio ristretto e affollato, con nove persone colpite, una mortalmente.
  • Cassazione penale, sez. VI, 14 giugno 2023, n. 25770: il requisito del pericolo per l’incolumità pubblica distingue la strage dall’omicidio; il delitto sussiste solo quando l’agente, con intenzione di uccidere, pone volutamente in pericolo la vita di una pluralità indeterminata di persone, da verificare alla luce del contesto e dello strumento usato; è omicidio plurimo l’aggressione portata contro un gruppo specifico di avversari. La sentenza impugnata è stata annullata.
  • Cassazione penale, sez. VI, 5 luglio 2024, n. 26628: l’art. 422 c.p. contiene una clausola di sussidiarietà espressa a favore dell’art. 285 c.p.; elemento comune alle due figure è la condotta tenuta al fine di uccidere e tale da porre in pericolo la pubblica incolumità, che nella strage politica è connotata in più dallo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato.
  • Cassazione penale, sez. I, 13 febbraio 2025, n. 5814: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 c.p. per disparità rispetto alla strage, perché la strage è un reato unico, anche se cagiona più morti, mentre l’omicidio plurimo dà luogo a un concorso di reati che giustifica l’aumento di pena.
  • Cassazione penale, sez. V, 20 agosto 2025, n. 29601: il dolo specifico della strage consiste nel compiere atti che, al fine di uccidere anche una sola persona, espongano a pericolo la vita di un numero indeterminato di soggetti; correttamente è stata ritenuta la strage nel caso di chi, in un ambiente saturo di gas, aveva minacciato di usare un accendino per opporsi all’ingresso delle forze dell’ordine. Il ricorso è stato giudicato infondato.

Rapporti con altre norme

La strage cede alla strage politica (art. 285 c.p.) quando il fatto è commesso per attentare alla sicurezza dello Stato. Si distingue dall’omicidio (art. 575 c.p.), anche plurimo, per il pericolo per la pubblica incolumità; se manca il fine di uccidere, i fatti di comune pericolo possono integrare l’incendio (art. 423 c.p.), il crollo di costruzioni o il disastro (art. 434 c.p.) o i delitti in materia di esplosivi. La finalità di terrorismo può comportare l’applicazione dell’art. 280 c.p. o dell’aggravante dell’art. 270-bis.1 c.p. Sul piano processuale, la competenza è della Corte d’assise ai sensi dell’art. 5 c.p.p. e l’arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell’art. 380 c.p.p.