Art. 434 c.p. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.(7)

Testo in vigore dal 25 maggio 1945

Note di aggiornamento

Aggiornamento (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 434 c.p. punisce il crollo di costruzioni e gli altri disastri dolosi, comunemente detti disastri innominati. È collocato tra i delitti di comune pericolo mediante violenza e tutela la pubblica incolumità, cioè la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone. La clausola iniziale (fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti) rivela la funzione di norma di chiusura: la disposizione copre i fatti di disastro non riconducibili alle figure tipiche di incendio, inondazione, frana, valanga, naufragio, disastro aviatorio o ferroviario, per far fronte alle nuove fonti di rischio prodotte dal progresso tecnologico.

Il testo è quello originario. La norma ha conosciuto un’applicazione molto estesa ai grandi casi di contaminazione ambientale, come quelli dell’amianto o dell’inquinamento industriale, fino all’introduzione del delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) con la legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha dato seguito all’invito della Corte costituzionale a una disciplina autonoma della materia.

Contenuto della disposizione

  • Primo comma: chi commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa, ovvero un altro disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità. È un delitto di attentato, che anticipa la tutela al compimento di atti diretti a produrre l’evento, purché ne derivi un pericolo concreto.
  • Secondo comma: se il crollo o il disastro avviene, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Secondo la giurisprudenza si tratta di una circostanza aggravante, il cui verificarsi segna però il momento consumativo rilevante per la prescrizione.

Per disastro si intende un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche non immediatamente percepibile, che presenta due tratti: uno dimensionale, per l’ampiezza e la gravità degli effetti, e uno offensivo, per il pericolo per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che siano necessari morti o feriti. Il dolo deve investire la direzione degli atti verso il crollo o il disastro; la forma colposa è prevista dall’art. 449 c.p. Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

Il disastro innominato, nella forma dolosa e soprattutto in quella colposa, è stato contestato per crolli di edifici, cedimenti di infrastrutture, incidenti industriali e contaminazioni ambientali prolungate. La giurisprudenza richiede un accadimento macroscopico, dirompente, capace di esporre a pericolo la collettività in modo non precisamente calcolabile, e di suscitare per la sua eccezionalità un diffuso senso di allarme.

Questione decisiva nei processi per inquinamento è il momento consumativo. Il reato si consuma quando il disastro si verifica e non si protrae per effetto della mancata bonifica: l’omessa rimozione delle conseguenze non è un comportamento tipico. Da qui l’estinzione per prescrizione di vicende risalenti, come nel processo per l’amianto di Casale Monferrato, e la scelta del legislatore del 2015 di introdurre una disciplina specifica con termini di prescrizione raddoppiati.

Dopo il 2015 i fatti di compromissione dell’ecosistema rientrano nel disastro ambientale, che tutela l’ambiente in sé e può configurarsi anche in assenza di pericolo per le persone; l’art. 434 c.p. resta applicabile ai disastri che offendono la pubblica incolumità.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 1 agosto 2008, n. 327: non è fondata la questione di legittimità dell’art. 434 c.p. per difetto di determinatezza; la nozione di altro disastro va ricostruita alla luce delle figure tipiche che la precedono e richiede un evento di grande dimensione e la messa in pericolo della pubblica incolumità. La Corte ha auspicato un’autonoma disciplina del disastro ambientale.
  • Cassazione penale, sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941: l’ipotesi del secondo comma è una circostanza aggravante, ma il verificarsi del disastro determina il momento consumativo; nel caso delle immissioni di polveri di amianto la consumazione non si protrae oltre la cessazione delle immissioni, e la mancata bonifica non è condotta punibile, con conseguente dichiarazione di prescrizione.
  • Cassazione penale, sez. IV, 14 luglio 2025, n. 25729: in conformità con la sentenza costituzionale del 2008, il disastro innominato richiede un accadimento macroscopico e dirompente, con rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di un numero non individuabile di persone e una dimensione eccezionale tale da destare un diffuso allarme.
  • Cassazione penale, sez. III, 11 maggio 2026, n. 16903: il disastro ambientale dell’art. 452-quater c.p. tutela l’integrità dell’ambiente e si distingue dal disastro innominato, posto a tutela della pubblica incolumità e richiamato nella clausola di riserva, perché può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone.

Rapporti con altre norme

L’art. 434 c.p. è sussidiario rispetto ai disastri tipici degli artt. 423-433 c.p. (incendio, inondazione, frana, naufragio, disastro aviatorio e ferroviario) e trova il corrispondente colposo nell’art. 449 c.p. Con il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) il rapporto è regolato dalla clausola di riserva di quest’ultimo, che fa salvi i casi previsti dall’art. 434 c.p.; il disastro innominato può concorrere con l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e con le contravvenzioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nei contesti di lavoro concorre con la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni (art. 437 c.p.) e, se derivano morti o lesioni, con l’omicidio e le lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.).