Art. 431 c.p. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

2. Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall’elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.(7)

Testo in vigore dal 25 maggio 1945

Note di aggiornamento

Aggiornamento (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.