Art. 423 c.p. Incendio
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
2. La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.(7)(48)
3. (56)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Aggiornamento (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l’art. 1, comma 1, lettera b che “È concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale”;
- (con l’art. 1, comma 2, lettera a che è inoltre concessa amnistia “per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell’art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale”;
- (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
Aggiornamento (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all’applicazione dell’amnistia.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 423 c.p. punisce l’incendio, figura cardine dei delitti di comune pericolo mediante violenza, collocati tra i delitti contro l’incolumità pubblica. Il bene protetto non è il patrimonio del proprietario della cosa bruciata, ma la sicurezza della collettività: l’incendio è punito perché il fuoco, per sua natura, tende a propagarsi in modo incontrollabile e a mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.
Il testo è quello originario del codice. Attorno all’art. 423 c.p. ruotano le figure collegate: le aggravanti dell’art. 425 c.p., il danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), l’incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e l’incendio colposo (art. 449 c.p.), che richiama la nozione di incendio qui delineata.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio. Le pene sono aumentate, ai sensi dell’art. 425 c.p., se il fatto è commesso su edifici pubblici, edifici abitati, stabilimenti industriali, depositi di materie infiammabili, campi coltivati e altri beni indicati dalla norma. Se dal fatto deriva la morte o lesioni di persone si applicano le regole sui delitti aggravati dall’evento e sul concorso di reati.
Profili applicativi
La questione più ricorrente è la distinzione tra fuoco e incendio. Il giudice valuta le dimensioni delle fiamme, la loro altezza e velocità di propagazione, il materiale coinvolto, la presenza di sostanze infiammabili o di bombole di gas, il contesto (condominio abitato, area industriale, deposito), l’intervento dei vigili del fuoco e la difficoltà dello spegnimento. Le relazioni dei vigili del fuoco e le consulenze tecniche sono le prove centrali.
Altrettanto frequente è il confine con il danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.): chi appicca il fuoco con la sola intenzione di danneggiare la cosa altrui, senza prevedere che ne derivi un incendio, risponde di quel reato, punito meno gravemente; se invece vuole un fuoco capace di propagarsi pericolosamente, ricorre l’art. 423 c.p. Tipico è il caso dell’auto o del portone dato alle fiamme: decisiva è la ricostruzione della volontà alla luce delle modalità dell’azione.
Quando il bene incendiato è in comproprietà o formalmente intestato a terzi, la qualifica di cosa altrui o propria incide sulla necessità di accertare il pericolo concreto: per la quota altrui il pericolo resta presunto. Nei casi di incendio della cosa propria compiuto per frodare l’assicurazione concorre l’art. 642 c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 424 c.p. punisce il danneggiamento seguito da incendio e, se ne deriva un incendio, rinvia alle pene dell’art. 423 c.p. ridotte; l’art. 423-bis c.p. disciplina l’incendio boschivo come fattispecie autonoma e più grave; l’art. 425 c.p. prevede le aggravanti; l’art. 449 c.p. punisce l’incendio colposo, che richiama la stessa nozione di incendio. L’incendio assorbe il danneggiamento (art. 635 c.p.) delle cose bruciate. Può concorrere con la fraudolenta distruzione della cosa propria per conseguire l’indennizzo assicurativo (art. 642 c.p.), con l’omicidio o le lesioni (artt. 575, 582 c.p.) se il fuoco è il mezzo per colpire una persona, e con le norme in materia di rifiuti (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare l’art. 256-bis sulla combustione illecita). Sul piano civile, il danno da incendio è regolato dalla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e, per le cose in custodia, dall’art. 2051 c.c.