Art. 423 c.p. Incendio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.(7)(48)

3. (56)

Testo in vigore dal 22 maggio 1970

Note di aggiornamento

Aggiornamento (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Aggiornamento (48)

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l’art. 1, comma 1, lettera b che “È concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale”;
- (con l’art. 1, comma 2, lettera a che è inoltre concessa amnistia “per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell’art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale”;
- (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Aggiornamento (56)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all’applicazione dell’amnistia.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 423 c.p. punisce l’incendio, figura cardine dei delitti di comune pericolo mediante violenza, collocati tra i delitti contro l’incolumità pubblica. Il bene protetto non è il patrimonio del proprietario della cosa bruciata, ma la sicurezza della collettività: l’incendio è punito perché il fuoco, per sua natura, tende a propagarsi in modo incontrollabile e a mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

Il testo è quello originario del codice. Attorno all’art. 423 c.p. ruotano le figure collegate: le aggravanti dell’art. 425 c.p., il danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), l’incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e l’incendio colposo (art. 449 c.p.), che richiama la nozione di incendio qui delineata.

Contenuto della disposizione

  • Incendio di cosa altrui (primo comma): chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. Il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dalla legge: basta che si sviluppi un incendio in senso tecnico.
  • Incendio di cosa propria (secondo comma): la stessa pena si applica se a bruciare è una cosa dell’agente, ma solo se dal fatto deriva un pericolo concreto per l’incolumità pubblica, che il giudice deve accertare in base alle circostanze effettive.
  • Nozione di incendio: non ogni fuoco è incendio. Occorre un fuoco di vaste proporzioni, con tendenza a diffondersi e difficile da spegnere, tale da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone. Un fuoco circoscritto e facilmente controllabile può integrare, se vi è dolo di danneggiare, il danneggiamento.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella volontà di cagionare un incendio, cioè fiamme con le caratteristiche di diffusività e pericolosità indicate.

Il reato è procedibile d’ufficio. Le pene sono aumentate, ai sensi dell’art. 425 c.p., se il fatto è commesso su edifici pubblici, edifici abitati, stabilimenti industriali, depositi di materie infiammabili, campi coltivati e altri beni indicati dalla norma. Se dal fatto deriva la morte o lesioni di persone si applicano le regole sui delitti aggravati dall’evento e sul concorso di reati.

Profili applicativi

La questione più ricorrente è la distinzione tra fuoco e incendio. Il giudice valuta le dimensioni delle fiamme, la loro altezza e velocità di propagazione, il materiale coinvolto, la presenza di sostanze infiammabili o di bombole di gas, il contesto (condominio abitato, area industriale, deposito), l’intervento dei vigili del fuoco e la difficoltà dello spegnimento. Le relazioni dei vigili del fuoco e le consulenze tecniche sono le prove centrali.

Altrettanto frequente è il confine con il danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.): chi appicca il fuoco con la sola intenzione di danneggiare la cosa altrui, senza prevedere che ne derivi un incendio, risponde di quel reato, punito meno gravemente; se invece vuole un fuoco capace di propagarsi pericolosamente, ricorre l’art. 423 c.p. Tipico è il caso dell’auto o del portone dato alle fiamme: decisiva è la ricostruzione della volontà alla luce delle modalità dell’azione.

Quando il bene incendiato è in comproprietà o formalmente intestato a terzi, la qualifica di cosa altrui o propria incide sulla necessità di accertare il pericolo concreto: per la quota altrui il pericolo resta presunto. Nei casi di incendio della cosa propria compiuto per frodare l’assicurazione concorre l’art. 642 c.p.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. I, 12 gennaio 2023, n. 775: si ha incendio solo quando il fuoco divampa in vaste proporzioni, è diffusivo e non facilmente estinguibile, così da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone; l’incendio, sorretto da dolo generico, si distingue dal danneggiamento seguito da incendio, connotato dal dolo specifico di danneggiare senza previsione di un incendio. Il ricorso contro la condanna per il fuoco appiccato in una palazzina abitata è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. I, 13 maggio 2026, n. 17196: l’incendio di un bene di cui l’agente è solo comproprietario integra, per la quota altrui, l’incendio di cosa altrui, per il quale il pericolo per la pubblica incolumità è presunto in modo assoluto, rendendo irrilevanti le deduzioni sull’assenza di un pericolo concreto; il ricorso è stato rigettato quanto alla responsabilità.
  • Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2026, n. 5038: in un caso di incendio colposo di rifiuti in un impianto di gestione, la Corte ha ribadito che per l’incendio di cosa propria il pericolo deve essere concreto e va apprezzato sulle caratteristiche effettive del fatto, ritenendo congrua la valutazione fondata sulla vicinanza di materiali altamente infiammabili e sulla tendenza delle fiamme a propagarsi.
  • Cassazione penale, sez. V, 23 luglio 2026, n. 27885: la precedente sentenza di assoluzione per l’incendio di cosa propria preclude, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., un nuovo giudizio per lo stesso fatto storico contestato come danneggiamento seguito da incendio, perché ai fini del divieto di secondo giudizio conta l’identità del fatto nella sua consistenza empirica e non la qualificazione giuridica.

Rapporti con altre norme

L’art. 424 c.p. punisce il danneggiamento seguito da incendio e, se ne deriva un incendio, rinvia alle pene dell’art. 423 c.p. ridotte; l’art. 423-bis c.p. disciplina l’incendio boschivo come fattispecie autonoma e più grave; l’art. 425 c.p. prevede le aggravanti; l’art. 449 c.p. punisce l’incendio colposo, che richiama la stessa nozione di incendio. L’incendio assorbe il danneggiamento (art. 635 c.p.) delle cose bruciate. Può concorrere con la fraudolenta distruzione della cosa propria per conseguire l’indennizzo assicurativo (art. 642 c.p.), con l’omicidio o le lesioni (artt. 575, 582 c.p.) se il fuoco è il mezzo per colpire una persona, e con le norme in materia di rifiuti (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare l’art. 256-bis sulla combustione illecita). Sul piano civile, il danno da incendio è regolato dalla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e, per le cose in custodia, dall’art. 2051 c.c.