Art. 421-bis c.p. Pubblica intimidazione con uso di armi

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Testo in vigore dal 15 novembre 2023

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.