Art. 421-bis c.p. Pubblica intimidazione con uso di armi
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.