Art. 433 c.p. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

3. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.(7)

Testo in vigore dal 25 maggio 1945

Note di aggiornamento

Aggiornamento (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.