Art. 433-bis c.p. Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
2. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.