Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
7. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.(33)(96)(125)(233)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
Aggiornamento (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Aggiornamento (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.
Aggiornamento (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 416 c.p. apre il titolo V del libro secondo, dedicato ai delitti contro l’ordine pubblico, e punisce l’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. È il modello generale dei reati associativi, sul quale sono costruite le figure speciali come l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). La norma anticipa la tutela: punisce l’esistenza stessa di una struttura stabile orientata al crimine, per il pericolo che essa rappresenta, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti programmati, detti reati fine, che concorrono con il reato associativo.
Il testo originario è stato integrato dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto il sesto comma per le associazioni finalizzate alla riduzione in schiavitù e alla tratta di persone, e dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172, che ha introdotto il settimo comma per le associazioni dirette a commettere reati sessuali in danno di minori. La legge 11 dicembre 2016, n. 236 ha esteso il sesto comma al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.) e ai delitti della legge 1° aprile 1999, n. 91 in materia di trapianti; il testo vigente è in vigore dal 7 gennaio 2017.
Contenuto della disposizione
La giurisprudenza individua tre elementi costitutivi:
Sul piano soggettivo occorre il dolo specifico: la coscienza e volontà di partecipare all’associazione con il fine di realizzare il programma delittuoso, la cosiddetta affectio societatis. La norma distingue i ruoli: promotori, costitutori e organizzatori (reclusione da tre a sette anni), ai quali sono equiparati i capi, e partecipi (reclusione da uno a cinque anni). La pena sale da cinque a quindici anni se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, ed è aumentata se gli associati sono dieci o più. Pene più severe sono previste dal sesto comma per le associazioni finalizzate alla tratta, alla schiavitù, al traffico di organi e all’immigrazione clandestina aggravata, e dal settimo comma per quelle finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori. Il reato è procedibile d’ufficio ed è permanente: la consumazione dura finché l’associazione resta operativa o finché il singolo non receda.
Profili applicativi
La questione più ricorrente nella prassi è la distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato (artt. 110 e 81 c.p.). Nel concorso, l’accordo è occasionale e riguarda uno o più reati determinati, esaurendosi con la loro realizzazione, anche se inseriti in un medesimo disegno; nell’associazione l’accordo è stabile e crea una struttura destinata a sopravvivere ai singoli delitti. Indici probatori tipici sono la ripartizione dei ruoli, la serialità e standardizzazione delle condotte, la disponibilità di mezzi comuni (locali, utenze, conti, documentazione), la cassa comune e la ripartizione dei proventi, la durata nel tempo dell’attività. La prova può ricavarsi anche dalle modalità di commissione dei reati fine, purché denotino una struttura che li trascende.
Frequenti sono le contestazioni nel settore delle frodi fiscali (società “cartiere” che emettono fatture per operazioni inesistenti), delle truffe assicurative e delle frodi informatiche. Sul piano processuale, l’imputazione associativa incide sulla competenza per connessione, sulla durata delle indagini e sugli strumenti investigativi utilizzabili. In sede esecutiva, la continuazione tra reato associativo e reati fine può essere riconosciuta solo per quelli programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell’adesione al sodalizio.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 416-bis c.p. disciplina l’associazione di tipo mafioso, caratterizzata dal metodo dell’intimidazione; l’art. 416-bis.1 c.p. prevede l’aggravante del metodo mafioso o della finalità agevolatrice; l’art. 416-ter c.p. lo scambio elettorale politico-mafioso. Le figure speciali comprendono l’art. 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo), l’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (traffico di stupefacenti) e l’art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (contrabbando di tabacchi). L’art. 417 c.p. prevede la misura di sicurezza per i condannati, l’art. 418 c.p. punisce l’assistenza agli associati. Restano distinti il concorso di persone (art. 110 c.p.) e la continuazione (art. 81 c.p.), applicabile anche in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.). Sul piano della responsabilità degli enti, l’art. 24-ter del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 include il reato associativo tra i presupposti dell’illecito della società.