Art. 418 c.p. Assistenza agli associati

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.(281)

Testo in vigore dal 19 novembre 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.