Art. 420 c.p. Attentato a impianti di pubblica utilità

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Comma abrogato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

3. Comma abrogato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

Testo in vigore dal 5 aprile 2008

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.