Art. 414 c.p. Istigazione a delinquere
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
2. 1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
3. 2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
4. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°.
5. Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
6. Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.(36)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d che è concessa amnistia “per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all’art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 414 c.p. apre il titolo V del libro secondo, dedicato ai delitti contro l’ordine pubblico, e punisce l’istigazione a delinquere e l’apologia di delitto. Il bene protetto è l’ordine pubblico inteso in senso materiale, cioè la pacifica convivenza e la sicurezza collettiva, messe in pericolo da chi incita pubblicamente altri a commettere reati o ne esalta la commissione. Si tratta di una figura che incide sulla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 Cost.: per questo la giurisprudenza la legge come reato di pericolo concreto, punibile solo quando le parole abbiano un’effettiva capacità di provocare la commissione di reati, e non come mero reato di opinione.
La norma deroga al principio generale dell’art. 115 c.p., secondo cui l’istigazione non accolta, o accolta senza che il reato sia commesso, non è punibile: qui il legislatore punisce l’istigazione per il solo fatto che sia rivolta pubblicamente a un numero indeterminato di persone. Il testo vigente dal 21 aprile 2015 deriva dal d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che, nel quadro delle misure di contrasto al terrorismo, ha introdotto l’aumento di pena per i fatti commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
Contenuto della disposizione
Elemento comune è la pubblicità della condotta, da intendersi secondo l’art. 266, ultimo comma, c.p.: il fatto è commesso pubblicamente se avviene col mezzo della stampa o di altro mezzo di propaganda, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, oppure in una riunione non privata. L’istigazione consiste nel sollecitare altri alla commissione di reati; l’apologia nell’esaltazione di un fatto delittuoso tale da spingere all’emulazione. L’elemento soggettivo è il dolo generico: basta la coscienza e volontà di istigare o esaltare pubblicamente, senza che rilevino i fini ulteriori. Il reato è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
Il nodo pratico è l’accertamento dell’idoneità concreta della condotta. Il giudice deve valutare, con giudizio ex ante riferito al momento del fatto, se le frasi, le immagini o i contenuti diffusi fossero capaci di suscitare in altri il proposito di commettere reati, tenendo conto del contesto spaziale, temporale e sociale e del tipo di destinatari. La semplice manifestazione di un’opinione, anche aspra, sulla bontà di un comportamento illecito non basta; occorre un’esaltazione o un incitamento che, nelle circostanze date, renda plausibile l’emulazione.
La casistica più ricca riguarda oggi i social network: pubblicazione su profili aperti di video e materiale propagandistico, condivisione di link, apposizione di segni di gradimento a pagine di propaganda. La diffusione telematica integra di regola la pubblicità e comporta l’aggravante. Ricorrono poi episodi negli stadi (striscioni), nelle manifestazioni e perfino negli istituti penitenziari, quando l’incitamento è rivolto a una pluralità di detenuti. Sul piano probatorio è decisivo documentare il contenuto, l’accessibilità del profilo o del luogo, il numero potenziale dei destinatari e il contesto in cui il messaggio è stato percepito.
Quanto al tempo e al luogo del commesso reato, la consumazione coincide con il compimento pubblico della condotta percepibile da un numero indeterminato di persone, senza necessità di provare l’effettiva percezione. Ne derivano conseguenze sulla giurisdizione quando i contenuti siano stati pubblicati all’estero.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 414 c.p. è norma generale rispetto a numerose figure speciali: l’istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.), espressamente fatta salva dal quarto comma; l’istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.); l’istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.); la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.); l’istigazione all’uso di stupefacenti prevista dalla legislazione speciale. Il presupposto della pubblicità rinvia all’art. 266 c.p., mentre la non punibilità dell’istigazione privata non accolta resta regolata dall’art. 115 c.p. Se l’istigazione è accolta e il reato commesso, l’istigatore risponde a titolo di concorso morale ai sensi dell’art. 110 c.p. Quando la condotta è funzionale a un’organizzazione terroristica, possono concorrere le fattispecie degli artt. 270-bis e seguenti c.p.