Art. 417 c.p. Misura di sicurezza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1982

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.