Art. 417 c.p. Misura di sicurezza
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.
1. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1982
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it