Art. 96 Codice Navigazione Marittimi abilitati al pilotaggio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
2. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.