Art. 91 Codice Navigazione Tariffe di pilotaggio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per le comunicazioni, sentite le associazioni sindacali interessate.
1. Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per le comunicazioni, sentite le associazioni sindacali interessate.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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