Art. 97 Codice Navigazione Personale abilitato al pilotaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è esercitato da piloti autorizzati dall’ispettorato di porto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.