Art. 87 Codice Navigazione Pilotaggio obbligatorio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nei luoghi dove ne è riconosciuta l’opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto reale.

2. Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.

3. Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.