Art. 92 Codice Navigazione Attribuzioni e obblighi del pilota

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

2. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all’articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.

3. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.