Art. 86 Codice Navigazione Istituzione del servizio di pilotaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.

2. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.