Art. 86 Codice Navigazione Istituzione del servizio di pilotaggio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.
2. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.