Art. 95 Codice Navigazione Regolamenti di pilotaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La disciplina del servizio di pilotaggio, l’ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.

2. Le norme per l’esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.