Art. 949-ter Codice Navigazione Prescrizione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’articolo 941.
2. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.