Art. 941 Codice Navigazione Norme applicabili

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica.

2. Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l’articolo 953.

3. La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.