Art. 949-bis Codice Navigazione Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.