Art. 944 Codice Navigazione Cessione del diritto al trasporto

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Note di aggiornamento

Aggiornamento (38)

Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...]
art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.