Art. 950 Codice Navigazione Forma del contratto
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto.
1. Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it