Art. 947 Codice Navigazione Impedimenti del vettore
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
2. L’organismo responsabile dell’applicazione della normativa comunitaria è l’ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge.