Art. 942 Codice Navigazione Obbligo di assicurazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

2. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito.

3. L’assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.