Art. 641 Codice Navigazione Dichiarazione di estinzione del procedimento
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. In caso di fallimento dell’armatore dichiarato prima del momento indicato nell’articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio.
2. Il collegio, accertati gli estremi di cui all’articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all’articolo 626.
3. La sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle forme di cui all’articolo 624.