Art. 636 Codice Navigazione Impugnazione dello stato attivo e passivo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in contraddittorio dell’armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per l’udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell’articolo 623.

2. Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo e ordina l’integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.