Art. 628 Codice Navigazione Formazione dello stato attivo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l’armatore e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti indicati nell’articolo 621. Egli può disporre anche d’ufficio accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave dichiarato dall’armatore o sulla consistenza e l’ammontare del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia opportuno, il procedimento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.