Art. 633 Codice Navigazione Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all’armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi è trasmessa inoltre all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell’albo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.