Art. 624 Codice Navigazione Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza dell’armatore e dei creditori indicati nell’elenco di cui all’articolo 621, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno.

2. L’ufficio di iscrizione, avuto conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l’affissione nell’albo dell’ufficio stesso.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.