Art. 620 Codice Navigazione Giudice competente
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali è il foro generale dell’armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.