Art. 620 Codice Navigazione Giudice competente

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali è il foro generale dell’armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.