Art. 622 Codice Navigazione Valutazione della nave

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La dichiarazione del valore della nave all’inizio del viaggio deve indicare il valore commerciale secondo le risultanze del Registro italiano navale o dell’ispettorato compartimentale, tenuto conto altresì delle pertinenze indicate nella copia dell’inventario di bordo di cui alla lettera c dell’articolo precedente. In caso di nave assicurata, si assume per valore commerciale quello che la polizza di assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell’articolo 515.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.